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ITA
ACCORDO DI RISERVATEZZA
Il presente accordo di riservatezza (l'"Accordo") viene stipulato dall'utilizzatore dei servizi erogati attraverso la presente piattaforma informatica (il "Soggetto Obbligato") con Castello SGR S.p.A. con sede legale in Milano, Via Giacomo Puccini n. 3, iscritta al n. 47 dell'Albo di cui all'art. 35 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, sezione gestori di fondi di investimento alternativi (nel seguito anche solo "Castello" e, unitamente a "Soggetto Obbligato", le "Parti" e ciascuna una "Parte").

PREMESSO CHE

  1. Castello è una società di gestione del risparmio operante nel settore immobiliare.
  2. Castello fornirà al Soggetto Obbligato l'accesso alla presente piattaforma informatica, contenente alcune informazioni riservate concernenti Castello e i fondi alternativi immobiliari di investimento (FIA) dalla medesima gestiti (nel seguito le "Informazioni Riservate").
  3. Con l'Accordo il Soggetto Obbligato intende impegnarsi nei confronti di Castello ad osservare le obbligazioni di riservatezza qui di seguito indicate.


Tutto ciò premesso, in virtù dei reciproci accordi qui contenuti e secondo i termini e le condizioni dell'Accordo, le Parti convengono quanto segue:
  1. la messa a disposizione delle Informazioni Riservate è subordinata alla sottoscrizione per integrale accettazione dell'Accordo. Il Soggetto Obbligato assumerà irrevocabilmente gli obblighi di cui all'Accordo, per proprio conto, nei confronti di Castello.
  2. Ai fini dell'Accordo saranno considerate Informazioni Riservate tutte le informazioni di qualsivoglia natura che non siano o non diventino pubbliche o pubblicamente disponibili (fatta eccezione per il caso in cui ciò avvenga in violazione dell'Accordo per fatto ascrivibile al Soggetto Obbligato ed accertato con sentenza definitiva), riferite a Castello o ai fondi dalla stessa gestiti, che sono state o verranno fornite nella presente piattaforma informatica, sino alla data di liquidazione del fondo.
  3. Il Soggetto Obbligato assume l'obbligo di adottare le misure necessarie per mantenere la confidenzialità e riservatezza, nonché il più stretto riserbo sulle Informazioni Riservate. Il Soggetto Obbligato sarà altresì tenuto a non diffondere, divulgare o trasmettere, salve le eccezioni previste dall'Accordo, alcuna Informazione Riservata e a non rilasciare, senza il preventivo consenso scritto di Castello, alcun comunicato o annuncio riguardo ai contenuti delle Informazioni Riservate. Resta, in particolare, escluso l'utilizzo e la divulgazione da parte del Soggetto Obbligato delle Informazioni Riservate, senza preventiva autorizzazione scritta di Castello.
  4. Resta inteso che il Soggetto Obbligato non potrà avere accesso alla presente piattaforma informatica avvalendosi, direttamente o indirettamente, di terzi soggetti che non abbiano preventivamente assunto direttamente con Castello obbligazioni di riservatezza conformi sostanzialmente all'Accordo.
  5. Nel caso in cui, nell'ambito dell'utilizzo della presente piattaforma informatica, per vincoli di legge o di regolamento ovvero su legittima richiesta delle competenti Autorità (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo la CONSOB e/o la Banca d'Italia), sia necessario per il Soggetto Obbligato consegnare, rendere note a terzi o divulgare dette Informazioni Riservate, il Soggetto Obbligato farà quanto possibile per informarne tempestivamente Castello al fine di giungere ad un accordo riguardo ai tempi ed ai contenuti con cui procedere a qualsiasi diffusione, trasmissione, comunicazione, annuncio e/o divulgazione di dette Informazioni Riservate, ovvero al fine di consentire eventuali opposizioni, fatta eccezione per l'ipotesi in cui ciò sia proibito per vincoli di legge o di regolamento inderogabili.
  6. Resta inteso che nulla nell'Accordo limiterà la facoltà del Soggetto Obbligato di utilizzare qualsiasi Informazione Riservata: (i) allo specifico scopo di esercitare il proprio diritto di difesa in un procedimento in cui questa sia coinvolta, ovvero nel quale la stessa sia stata chiamata in causa da terzi in relazione all'utilizzo della presente piattaforma informatica, a condizione che sia stato fornito a Castello, per quanto ragionevolmente possibile, un adeguato preavviso per iscritto circa tale utilizzo e facendo comunque il Soggetto Obbligato quanto ragionevolmente possibile per far sì che, nonostante tale utilizzo, le Informazioni Riservate in questione abbiano una diffusione quanto più limitata possibile e comunque strettamente correlata alle predette finalità di difesa; e (ii) per tutti gli usi consentiti sulla base di leggi e regolamenti in procedimenti giudiziali e/o amministrativi in cui il Soggetto Obbligato sia eventualmente coinvolto.
  7. Il Soggetto Obbligato riconosce che la violazione di uno qualunque degli obblighi di riservatezza assunti con l'Accordo potrebbe arrecare grave pregiudizio a Castello ed ai fondi dalla stessa gestiti.
  8. Castello si riserva il diritto di sospendere o vietare in qualunque momento l'accesso alle Informazioni Riservate, nel caso di grave inadempimento da parte del Soggetto Obbligato alle obbligazioni assunte con la sottoscrizione dell'Accordo, e non oggetto di rimedio entro 2 (due) giorni lavorativi dalla relativa data di contestazione scritta da parte di Castello.
  9. Le Parti, per quanto di rispettiva pertinenza e nella misura in cui tali disposizioni trovino applicazione nei loro confronti, si impegnano reciprocamente a rispettare le norme di cui al D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche.
  10. Eventuali mancanze o ritardi nell'esercizio di qualsiasi diritto o facoltà derivanti dall'Accordo non comporteranno in alcun caso il venir meno o la rinuncia, seppur tacita, di tali diritti o facoltà. L'eventuale esercizio parziale di detti diritti o facoltà non precluderà l'esercizio ulteriore di essi.
  11. L'Accordo è retto dalla legge italiana. In caso di controversia, l'autorità giudiziaria italiana avrà giurisdizione esclusiva e il Foro di Milano avrà competenza esclusiva.
  12. Le obbligazioni assunte con l'Accordo decorrono a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso e cesseranno decorsi 12 mesi dalla medesima data, fermo restando ogni obbligo di legge, e comunque non oltre la data di liquidazione del fondo.

L'Accordo è il risultato di una negoziazione tra le parti con riferimento ad ogni sua clausola e, in relazione a ciò, le parti si danno reciprocamente atto che le disposizioni degli artt. 1341 e 1342 c.c. non trovano applicazione.
ENG
CONFIDENTIALITY AGREEMENT
This confidentiality agreement (the '' Agreement ") is entered by the user of the services provided through this platform (the" Subject Bound ") with Castello SGR S.p.A. with registered office in Milan, Via Giacomo Puccini n. 3, registered at no. Under Article 47 of the Register. 35 of Legislative Decree no. 24 February 1998. 58, section managers of alternative investment funds (hereafter referred to as "Castle" and, together with "Subject Bound", the "Parties" and each a "Party").

WHEREAS

  1. Castle is an asset management company operating in real estate.
  2. Castle will provide the Person Obliged access to this platform, containing some confidential information about the castle and estate alternative investment funds (AIF) managed by it (hereinafter the "Confidential Information").
  3. With the Agreement Subject Forced intends to work towards the Castle to observe the confidentiality obligations set out below.

Now, therefore, by virtue of reciprocal agreements contained herein and to the terms and conditions of the Agreement, the Parties agree as follows:
  1. the provision of Confidential Information is subject to the signing of the Agreement for acceptance. Subject Forced irrevocably assume the obligations under the Agreement, on their own, against the castle.
  2. For the purposes of the Agreement will be considered Confidential Information all information of any kind which are not or do not become public or publicly available (except for the case in which this is done in breach of the Agreement by the fact attributable to the Person Obliged and proven by final judgment), referring to the Castle or to the funds managed by it, which have been or will be provided in this platform, until the date of liquidation of the fund.
  3. The Person Obliged assumes the obligation to take the necessary steps to maintain the confidentiality and privacy, as well as the strictest confidentiality on Confidential Information. Subject Bound will also be required not to divulge, disclose or transmit, to the exceptions provided for by the Agreement, any Confidential Information and to refuse to issue, without the prior written consent of Castello, any statement or announcement about the content of the Confidential Information. It remains, in particular, ruled out the use and disclosure by the Person Obliged of the Confidential Information without prior written permission of Castle.
  4. It is understood that the Person Obliged will not have access to this platform using, directly or indirectly, to third parties who have not previously taken directly with Castle confidentiality obligation pursuant to the Agreement substantially.
  5. In the event that, in the use of this platform, to legal restrictions or regulations or upon legitimate request of the competent authority (such as, but not limited to Consob and / or the Bank ' Italy), is necessary for the Person Obliged to deliver, disclose to third parties or disclose such Confidential Information, the Subject Bound will do everything possible to promptly inform Castle in order to reach an agreement regarding the timing and content with which to carry out any spread , transmission, communication, announcement and / or disclosure of such Confidential Information, or to allow any opposition, except in the case where this is prohibited by legal restrictions or mandatory regulation.
  6. It is understood that nothing in the Agreement will limit the power of the Person Obliged to use any Confidential Information: (i) the specific purpose of exercising its right of defense in a proceeding in which it is involved, or in which the same is it was called into question by a third party in connection with the use of this platform, provided it has been provided in Castello, as far as reasonably possible, adequate notice in writing of such use and in any case doing the Subject Bound reasonable efforts to ensure that in spite of such use, the Confidential Information in question have a spread as limited as possible and in any case closely related to the aforementioned purposes of defense; and (ii) for all uses permitted on the basis of laws and regulations in court and / or administrative proceedings in which the Person Obliged both may be involved.
  7. The Subject Forced recognize that violation of any of the confidentiality obligations under the Agreement ould cause serious injury to the Castle and to the funds managed by it.
  8. Castle reserves the right to suspend or prohibit at any time access to the Confidential Information, in the event of a serious failure by the Person Obliged to obligations undertaken by signing the Agreement, and not being remedied within two (2) working days from its date of written notification by Castle.
  9. the Parties shall, within their respective relevance and the extent as those provisions are applicable to them, undertake mutually to respect the provisions of Legislative Decree no. 196/2003 and subsequent amendments.
  10. any failure or delay in exercising any right or power arising out not imply in any case the cancellation or renunciation, albeit tacit, of such right or provision. Any partial exercise of such right or provision shall not preclude the subsequent exercise of them.
  11. The Agreement is governed by Italian law. In case of dispute, the Italian judicial authorities will have exclusive jurisdiction and the court of Milan will have exclusive jurisdiction.
  12. The obligations assumed by the Agreement shall take effect from the signing date hereof and shall cease 12 months elapsed from that date, without prejudice to any legal obligation, but no later than the date of liquidation of the Fund.

the agreement is the result of a negotiation between the parties with respect to each and every clause and, in connection therewith, the parties mutually agree that the provisions of Articles. 1341 and 1342 of the Civil Code do not apply.
 
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ITA
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali.

Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dal Soggetto Obbligato avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. I dati, che saranno trattati presso Castello SGR S.p.A., con sede in Milano, Via Giacomo Puccini n. 3, sono necessari per l'accesso alla presente piattaforma informatica. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini, anche mediante procedure informatiche, e non saranno comunicati né diffusi all'esterno. Il Soggetto Obbligato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento (Castello SGR S.p.A.) ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento (Dott. Alessandro Maestranzi). Sarà cura del Soggetto Obbligato comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti ove necessario.
ENG
PRIVACY POLICY
Pursuant to Legislative Decree. 30 June 2003, n. 196, code regarding the protection of personal data.

Notice is hereby given that the processing of personal data supplied by the Person Obliged will be in accordance with the provisions of Legislative Decree no. June 30, 2003, n. 196. The data, which will be processed by Castello SGR S.p.A., based in Milan, Via Giacomo Puccini n. 3, are required for access to this platform. The data will be processed exclusively for the above purposes, also by means, and shall not be communicated or disclosed outside. Subject Forced may exercise the rights under Art. 7 of Leg. June 30, 2003, n. 196, which provides, among others, the right of access to their personal data, the right to correct, update or delete incorrect or incomplete data, and the right to oppose the processing for legitimate reasons regarding the holder of treatment (Castello SGR SpA) or against the responsible of such treatment (Dott. Alessandro Maestranzi). It is the responsibility of the Person Obliged promptly notify the modification or integration of personal data where necessary.